Immobile all'asta Roma (RM) Via Costanzo Casana, 173, 00121 Lido di Ostia RM, Italia
PIENA PROPRIETA’ della seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Roma (RM), località Ostia Lido, Via Costanzo Casana n. 173 e precisamente nel fabbricato “B”: appartamento posto al piano primo della scala “D”, distinto con il numero interno 3 (tre), composto da ingresso, salone, cucina, disimpegno, due camere da letto, studio, due bagni e balcone, confinante con: vano scale, chiostrina, appartamenti interni 4 e 5 della scala “D”, salvo altri. Detta porzione immobiliare è censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1079, particella 554, subalterno 543, Via Costanzo Casana n. 173 Edificio B scala D interno 3 piano 1, zona cens. 7, cat. A/2, classe 3, vani 6,5, Superficie Totale 107 mq. e Totale escluse aree scoperte 102 mq., Rendita Catastale Euro 990,31. Si precisa che la descrizione dell’appartamento, emergente dalla planimetria catastale, NON è conforme allo stato di fatto del bene, dando luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria, oltre che alla sua regolarizzazione urbanistica, con modalità e costi come indicati dal C.T.U. incaricato nell’elaborato peritale. In relazione a quanto disposto dal D.P.R. 380/2001, nonché dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il fabbricato di cui è parte quanto in oggetto è stato realizzato in virtù della licenza edilizia n. 1918 rilasciata dal Comune di Roma in data 21 novembre 1969 e successiva variante n. 1118 del 7 agosto 1972. Successivamente a tale data sono state apportate ulteriori modifiche, in assenza delle prescritte autorizzazioni, di cui alcune sanabili mediante una S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis del D.p.r. 380/01. E’ stato rilasciato, dal Comune di Roma, il certificato di abitabilità n. 452 del 1975. Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti dal C.T.U. incaricato. In merito allo stato occupativo si precisa che l’immobile oggetto della procedura è occupato dal debitore esecutato e la liberazione dello stesso avverrà al momento dell’emissione del decreto di trasferimento.