Immobile all'asta Monte Argentario (GR) Via dell Appetito, 58019 Porto Santo Stefano GR, Italia
Diritto di piena proprietà su di unità immobiliare adibita a rimessa, sita in Monte Argentario (GR), frazione Porto Santo Stefano, via dell’Appetito, snc. Il fondo è dotato di doppio ingresso ed è posto al piano terra di un fabbricato che si sviluppa su quattro livelli. L’edificio in cui è inserita la rimessa è del tipo isolato, a destinazione residenziale, realizzato su terrazzamenti. Il fondo è diviso internamente in due porzioni poste a quote diverse, collegate da scalini interni; nel lato sud/ovest è presente un ulteriore volume con pianta rettangolare stretta e lunga, anch’esso posto ad un livello leggermente sfalsato rispetto alle altre porzioni. Gli accessi sono realizzati con portoni a doppia anta battente, che danno sulla corte esclusiva, censita alla particella 907, subalterno 6, BCNC, dell’appartamento posto al subalterno 3, non oggetto di perizia, a cui si arriva, da via dell’Appetito, tramite la strada privata realizzata sulla particella 1303 (corrispondente al “Lotto E” della perizia di stima). La superficie utile calpestabile della rimessa è pari a circa 39,00 mq. L’altezza interna della rimessa dal pavimento al solaio superiore è pari a 3,45 m nella porzione a sud est, e variabile da 2,80 a 3,00 nella porzione rialzata più a nord. L’immobile risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Monte Argentario (GR) al foglio 11, particella 907, subalterno 2, PT, categoria C/6, consistenza 39 mq, rendita € 201,42. Vincoli ed oneri giuridici: all’interno del fondo sono presenti impianti a servizio di un immobile non oggetto di procedura, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 907, subalterni 3 e 6 graffati, di proprietà di terzi. Tale situazione, di fatto, risulta generata dalla riconducibilità della rimessa oggetto di vendita alla medesima proprietà dell’unità immobiliare sopra descritta, tanto da far presumere l’esistenza di una servitù “per destinazione del padre di famiglia” ai sensi dell’art. 1062 del Codice Civile, avendo i due immobili cessato di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, tanto da doversi intendere stabilita attivamente e passivamente a favore ed a carico di ciascuno dei due fondi. In ordine alla suddetta “servitù per destinazione del padre di famiglia”, in conformità a quanto stabilito dal giudice delegato con decreto del 27/05/2025, vi sarà l’obbligo a carico del futuro aggiudicatario dell’immobile in questione, di riconoscere contrattualmente l’esistenza di una tale servitù con relativa trascrizione.