Immobile all'asta Prato (PO) via Giulio Pastore 6/c
LOTTO UNICO: Proprietà superficiaria di porzioni immobiliari facenti parte di un più ampio fabbricato condominiale ubicato in Comune di Prato, via Giulio Pastore n. 6/c, edificato su area PEEP, e precisamente:- appartamento per civile abitazione posto al piano primo e composto da quattro vani principali compresa cucina, oltre a locali accessori tra cui un disimpegno, un ripostiglio, un bagno, una veranda posta sul tergo dell’edificio ed un terrazzo prospiciente la detta via;- autorimessa posta al piano terra con accesso da passi carrabili (condominiali) insistenti ai civici 6 e 8 di detta via Pastore.Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato i suddetti beni risultano censiti nel foglio di mappa 93, rappresentati dalla particella 99 subalterni:* 27, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale mq. 101, rendita euro 525,49 (l’abitazione);* 7, categoria C/6, classe 5, consistenza e superficie catastale mq. 18, rendita euro 117,13 (l’autorimessa).Come sopra indicato il fabbricato di cui i beni in oggetto sono parte è stato edificato su area destinata ad Edilizia Economica Popolare (PEEP), compresa nel piano di zona denominato Paperino (lotto n. 2P) concessa in diritto di superficie dal Comune di Prato alla Cooperativa Edificatrice Fabiana srl (originaria dante causa), con atto ai rogiti del Notaio Rolfo di Prato in data 24 luglio 1986 rep. 48394, trascritta a Prato il 29 settembre 1986 al n. 3703 di reg. part..Relativamente a detta convenzione viene dato atto che:- la stessa prevede delle clausole limitative dell’uso e del godimento degli alloggi e che l’art. 11 di detta convenzione stabilisce che “…dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell’alloggio può trasferire la proprietà a chiunque….. con l’obbligo di pagamento a favore del Comune o Consorzio di Comuni, che a suo tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto…”;- la curatela, avendo interpellato il Comune di Prato che si è dichiarato disponibile alla stipula della convenzione di rimozione dei vincoli, provvederà a sua cura e spese, attingendo alla somma versata dall’eventuale aggiudicatario provvisorio a titolo di cauzione, a detta rimozione precedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento;- il trasferimento dei diritti in oggetto all’aggiudicatario sarà pertanto sottoposto alla condizione sospensiva del previo ottenimento da parte della curatela, entro il termine fissato per la stipula del rogito, della rimozione dei suddetti vincoli. Il tutto come meglio precisato nella perizia di stima e nell'avviso di vendita pubblicati a cui si fa pieno riferimento. Vendita soggetta ad imposta di registro.