DOMANDA:
Mi sono aggiudicata al Tribunale di Napoli in asta un appartamento, ed ho scoperto dopo l’acquisto che era stato dato in affitto con un contratto registrato.
Vorrei conoscere dall’Avv. Morrone se un contratto di locazione si rinnova dopo il pignoramento della Banca ed occorre quindi attendere la scadenza o si può richiederne immediatamente la riconsegna.
RISPOSTA:
La Giurisprudenza maggioritaria ritiene che la rinnovazione del contratto
di locazione, intervenuta nel corso della procedura di espropriazione, in
virtù di quell’effetto legale che le norme (art. 3 e art. 28 comma 1 L.
392/78) riconnettono al silenzio del locatore o all’omessa disdetta, non
può essere opposta all’aggiudicatario (Cass. 25/2/99 n. 1639; Trib. Monza
23/2/2000 in Arch. Loc. 2001, 272; Corte di Appello di Napoli 30/1/1997,
454; contra, Tribunale di Roma, sentenza del 10 aprile 2002 in Contratti,
2002, 718) Quanto sopra in ossequio al principio generale secondo il quale
alla data di trascrizione del pignoramento gli atti di disposizione dell’immobile
non hanno effetto in pregiudizio dei creditori e per essi dell’acquirente
(art. 2919 cod. civ.), con l’ulteriore conforto dell’art. 560 cod. proc.
civ. a norma del quale al debitore, ed anche al terzo nominato custode,
è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non espressamente
autorizzato dal Giudice dell’esecuzione. In altri termini, l’omesso esercizio
del potere di disdetta, essendo riconducibile comunque ad una scelta del
locatore – debitore, integra un atto di disposizione successivo al pignoramento
e, in quanto tale, è inopponibile all’aggiudicatario. Avv. Morrone