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guida per acquistare all’asta
Potremmo trovare la casa dei nostri sogni tra quelle vendute
all’asta. Ma nelle vendite giudiziarie fila sempre tutto
liscio o potrebbero esserci delle sorprese? Se l’alloggio
è occupato dal debitore, o da terzi, è difficile
entrarne in possesso? E ancora, se l’alloggio non ha
tutte le carte in regola dal punto di vista edilizio è
possibile condonare gli abusi? Vediamo, punto per punto, come
regolarci di fronte a situazioni di questo genere. Partiamo
da un chiarimento di fondo: i Tribunali sono i primi garanti
dell’operazione. Prima di mettere all’asta un
immobile il giudice nomina un perito. Questi dovrà
esaminarne lo “stato” complessivo e stendere una
relazione che conterrà una radiografia abbastanza minuziosa,
dalla planimetria alla verifica catastale, fino alla stima
del prezzo. La relazione del perito, dunque, è il primo
tassello di questo mosaico. L’immobile pignorato, però,
il più delle volte è abitato dal debitore. Ma
l’aggiudicatario non ha nulla da temere. Diventerà
proprietario a tutti gli effetti del bene e ne entrerà
in possesso in tempi ragionevolmente brevi subito dopo il
“decreto di trasferimento” del giudice, che è
un vero atto di compravendita. Anche la liberazione dell’alloggio
scatterà in conseguenza del decreto medesimo, poiché
l’atto del giudice contiene anche l’ordine e l’ingiunzione
per l’occupante di lasciare immediatamente l’alloggio.
Può anche accadere che l’immobile anziché
essere abitato dal debitore sia stato dato in locazione a
terzi. In questo caso l’inquilino, che non ha nulla
a che fare con il debito e con i gravami che pesano sull’alloggio,
se ha un contratto di affitto regolarmente registrato, in
data precedente alla notifica dell’atto di pignoramento,
avrà diritto a restare fino alla scadenza del contratto.
Se non ricorrono tali condizioni, in mancanza di un contratto
regolare, l’appartamento è considerato libero
a tutti gli effetti. E non bisogna instaurare alcuna procedura
di sfratto, in quanto chi detiene l’alloggio, lo detiene
senza alcun titolo. Dunque, la legge è molto chiara.
Il decreto di trasferimento dell’immobile, firmato dal
giudice, è titolo esecutivo ai fini del rilascio e
non è sottoposto al regime di “graduazione”
degli sfratti ordinari. Ciò significa che la consegna
sarà immediata? Non del tutto. Nel senso che la procedura
di notifica degli atti, da parte degli ufficiali giudiziari,
richiede in media dai sei agli otto mesi. Ma che cosa accade
se l’immobile in questione è abusivo o ha delle
irregolarità per interventi successivi alla sua costruzione?
La legge aiuta l’acquirente. Dal momento che il creditore,
che chiede il pignoramento del bene e poi la vendita all’asta,
tra i documenti dovrà allegare anche gli estremi della
concessione edilizia o della concessione in sanatoria dell’appartamento
su cui vuole rivalersi (ai sensi della legge numero 47 dell’85,
per gli edifici costruiti dopo il 17 marzo 1985). Per le opere
iniziate prima dell’1 settembre 1967, invece, è
sufficiente la semplice dichiarazione del proprietario. Ciò
significa che lo stato dell’immobile, dal punto di vista
del rispetto delle leggi che regolano l’edilizia, viene
chiarito negli atti che precedono la vendita. Tanto che, nel
caso manchino concessione edilizia o condono, ne deve essere
fatta menzione nell’avviso di gara. E nell’ipotesi
che la concessione edilizia o l’eventuale sanatoria
non siano in regola, o manchino del tutto, l’aggiudicatario,
per potere usufruire del bene, avrà la possibilità
di regolarizzare l’alloggio acquistato all’asta
presentando domanda entro 120 giorni dalla notifica del decreto
del giudice. Normalmente un atto di compravendita di un immobile
irregolare sarebbe nullo. Solo negli atti derivanti da procedure
esecutive all’aggiudicatario è data la possibilità
di sanare l’abuso. Ciò per rendere possibile
la riscossione del credito da parte di chi aveva chiesto il
pignoramento dell’immobile.
Il Messaggero
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